Questo articolo vuole essere un riepilogo delle leggi che ad oggi bisogna tenere maggiormente in considerazione quando si vuole fare pubblicità online per uno studio dentistico.
L’articolo è aggiornato alle ultime raccomandazioni riguardanti la pubblicità odontoiatrica, uscite a Luglio 2019.
Ho ripreso quelle che sono state le ultime sentenze e gli aggiornamenti legislativi per riunire in un unico articolo quelle che sono attualmente, dopo l’entrata in vigore della norma di Rossana Boldi, le regolamentazioni della pubblicità in sanità.
Dal 2019 è obbligatorio valorizzare l’aspetto informativo, eliminando sostanzialmente ogni riferimento che potrebbe essere considerato promozionale o commerciale.
Con la legge Bersani 248/2006 si era liberi di pubblicizzare in modo “commerciale” i servizi degli studi dentistici. C’era più margine di movimento per quanto riguardava le pubblicità commerciali in quanto era stata attenuata la forza di leggi precedenti come ad esempio l’articolo 21 del decreto del 1997.
Dal Gennaio 2019 si è infatti fatto un passo indietro e la norma Boldi segna un grosso cambiamento in merito alla pubblicità nel settore sanitario.
Perché la pubblicità di uno studio dentistico deve essere solo informativa?
Qui di seguito alcuni testi ripresi da un articolo di http://www.odontoiatria33.it:
E se una pubblicità mi ha convinto che “tutti possono beneficiare della tecnica implantare innovativa”, come farà il dentista a spiegare al paziente che a lui quella tecnica non la si può fare? Il rischio e che quel paziente si convinca a tal punto da girare per dentisti fino a quanto ne troverà uno con meno scrupoli degli altri che gli inserirà impianti che poi nel tempo perderà.
Le comunicazioni di strutture private di cura e di iscritti agli Ordini devono contenere solo “informazioni funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari (tariffe, titoli, servizi offerti ai sensi della legge Bersani 248/2006) escludendo ogni elemento promozionale o suggestionale nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria”.
Il discorso sembra chiaro: una persona con un determinato problema potrebbe essere influenza da pubblicità “aggressive” e contenenti false promesse che instillano nella sua testa il desiderio di fare assolutamente quel tipo di intervento anche se probabilmente non è predisposta per farlo.
Risulta invece eticamente corretto dare informazioni sulle tecnologie adottate dal dentista e approfondire tali informazioni con le varie possibilità di intervento/trattamento evidenziando che solo dopo una visita si potrà scegliere la migliore soluzione per il paziente.
Con la norma Boldi il limite tra promozione ed informazione è ancora più difficile da identificare con certezza.
Riprendendo alcuni testi dell’articolo della AIO:
Questo risultato, unico nella storia dell’Odontoiatria italiana, viene ottenuto grazie al fatto che la professione odontoiatrica tutta – Ordine, Associazioni di categoria ed Enpam – ha chiesto con un’unica voce che si regolamentasse la giungla ad oggi esistente in tema di informazione sanitaria.
Gli spot potranno contenere solo informazioni funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.
Dunque stop a tariffe promozionali, a messaggi sul cellulare, a pubblicità televisive e radiofoniche a carattere suggestivo e promozionale «per permettere al paziente di decidere in totale libertà».
Verrà consentita di fatto solo quella pubblicità che permette ai pazienti di individuare le informazioni necessarie alla scelta.
Tale norma pone poi ulteriori responsabilità verso il direttore sanitario, che sarà il responsabile dei messaggi ritenuti non corretti.
I dispositivi medici che richiedono una prescrizione da parte del medico NON possono essere pubblicizzati.
Qui facciamo riferimento alla contestazione della OMCeO ad un iscritto dei CCEPS, il cui ricorso è stato ritenuto illegittimo:
L’OMCeO gli contesta affermazioni fatte durante una sua intervista ad una trasmissione di una televisione locale e per quanto pubblicizzato su dei cartelloni pubblicitari affissi in città. In particolare viene contestata, giudicata come “offerta promozionale con caratteristiche commerciali e propagandistiche”, la dicitura che riguardava la vendita di “impianto + corona in porcellana € 800”.
Non era possibile pubblicizzare un impianto e una corona in quanto la normativa sui dispositivi medici stabilisce il divieto di pubblicità dei dispositivi che, in base a disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o impiegati con l’assistenza di un medico o altro sanitario.
“impianto + corona in porcellana ad Euro 800,00 ” –> NON può essere pubblicizzato
Questo lo dice l’art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 che vieta la pubblicità al pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica:
Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
1. E’ vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
NON puoi pubblicizzare la visita gratuita
Come spiegano nell’articolo di TorinoMedica:
Per spiegare le motivazioni che mpongono al direttore sanitario di non autorizzare messaggi pubblicitari inappropriati, come ad esempio “prima visita, diagnosi, radiografia e preventivo gratuiti”, viene espresso un giudizio di merito di questo tenore “Simili indicazioni pubblicitarie risultano idonee ad ingenerare spinte consumistiche e comportamenti inappropriati da parte dell’utenza, magari indotta dal vantaggio economico a richiedere prestazioni non necessarie (in tal senso anche CCEPS dee. n. 26 del 27 maggio 2013)”
Ma i servizi offerti gratuitamente … risultano essere trattamenti sanitari all’ordine del giorno.
Art. 54 Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile “Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale. Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.”
Non è consentito fare pubblicità generalizzando tale pratica, specialmente se finalizzata all’elaborazione di un preventivo, che assume una connotazione commerciale finalizzata ad accaparramento di clientela.
Quindi, fermo restando che la Federazione ha ritenuto necessario mantenere il divieto di promuovere le prestazioni gratuite al fine dell’accaparramento di nuova clientela, il dentista può “regalare” la propria prestazione professionale per fini sociali e/o umanitari, ma non per convincere i cittadini a rivolgersi a quello studio o a quella struttura, nel qual caso è passibile di provvedimento disciplinare perché è imputabile di concorrenza sleale.
Ricorda che la dicitura prestazione gratuita e le formule equivalenti, come “visita senza impegno”, NON sono consentite a livello pubblicitario.
Nome del direttore sanitario sulle pubblicità
In merito a questo riportiamo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3467 del 8 giugno 2018, con la quale vengono posti i sigilli a una struttura per 6 mesi perché in un messaggio pubblicitario non veniva citato il nome del direttore sanitario.
È stato infatti respinto il ricorso presentato dalla società contro la sentenza del TAR Liguria che conferma la vigenza dell’art. 4 e l’art. 5 della legge 175/1992 in relazione alla necessità di indicare, per quanto concerne i messaggi pubblicitari delle strutture complesse, il nominativo del direttore sanitario.
Il consiglio di stato conferma che gli articoli della legge n. 175 del 5 febbraio 1992 sono ancora in vigore fermo restando soltanto l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo del nullaosta e dell’autorizzazione per i messaggi pubblicitari.
Non contrasta affatto con i principi di liberalizzazione introdotti dalla legge Bersani del 2006 (arginata nel 2019 dalla legge Boldi).
Ricorda: da giovedì 2 maggio 2019 tutte le strutture odontoiatriche per cui è previsto l’obbligo di direttore sanitario dovranno rispettare quanto imposto dalla Legge: direttore sanitario esclusivo (previsto dalla legge Concorrenza 2017) iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura esercita.
Queste dunque sono sostanzialmente le nuove regolamentazioni in termini di pubblicità in ambito sanitario. Fare pubblicità online per uno studio dentistico sarà ancora più complicato ma, con le dovute accortezze, sarà possibile.
Quando è obbligatorio il direttore sanitario
Il Direttore sanitario deve essere inserito quanto vi è di mezzo un’azienda, una società e non una persona fisica. L’obbligo è per le società operanti come attività odontoiatrica, ogniqualvolta una attività odontoiatrica venga svolta in forma impersonale (in forma societaria).
Questo in quanto il professionista è volontariamente vincolato ad un codice deontologico, l’impresa, per definizione, non lo è.
Le StP (società tra professionisti) non necessitano del direttore sanitario in quanto sono i singoli professionisti i titolari responsabili. Lo stesso vale per gli studi associati.
Le regole da ricordare in breve
VIETATO
- Sconti
- Offerte speciali
- L’utilizzo di testimonial
- Organizzare o partecipare a eventi privi di carattere scientifico
- Fare banchetti/volantinaggio in luogo pubblico per scopi commerciali
- Offerte on-line
- Campioni gratuiti
- Visita gratuita/visita senza impegno
- Non esporre il direttore sanitario
- Pubblicità suggestiva/promozionale/ingannevole/denigratoria
- Pubblicizzare dispositivi che richiedono prescrizione medica
- Usare il termine “clinica” in mancanza di complessità di mezzi o di organizzazione (ad es. presenza di posti letto)
- Citare marchi commerciali (ad es. impianti, metodiche odontoiatriche)
- Superare il limite di spesa del 5% del reddito dichiarato l’anno precedente per attività pubblicitarie
- Che il medico, nel collaborare con istituzioni pubbliche o con soggetti privati, faccia pubblicità diretta o indiretta della propria attività.
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52 Comments
Marco
03/07/2019
Articolo molto ben strutturato e documentato. Indubbiamente adesso fare pubblicità sarà molto più complesso. Quali potrebbero essere terminologie utilizzabili e non passibili di penalizzazioni?
fabio vaudano
03/07/2019
Ciao Marco! Grazie per l’interesse che hai mostrato verso i nostri contenuti. Allora diciamo che più che parlare di “terminologie esatte” da utilizzare è consigliabile mettersi bene in testa che a livello pubblicitario il messaggio ad oggi deve essere informativo e non commerciale. Ma per fare piccoli esempi concreti possiamo dire che: Pubblicizzare la VISITA GRATUITA per portare in clinica la persona con l’intento di fare un preventivo per un piano di cure NON è consentito. Altra cosa, noi solitamente nelle comunicazioni evitiamo di usare la frase “SENZA DOLORE” in quanto è al limite e non del tutto veritiera e soggettiva al paziente e all’intervento che dovrà affrontare. Da Gennaio 2019 con la normativa Boldi si torna a quella che è la pura pubblicità fatta di informazioni. Questo a mio avviso non vuol dire NON fare più marketing o pubblicità, ma soltanto che devi informare il potenziale paziente in modo etico e trasparente.
Roberto
06/27/2019
Buongiorno, l’ adesione a “gruppi di scontistica” cioè ad attività diverse (commerciali, turistiche, sanitarie…) che premiano gli iscritti con sconti o buoni è consentita ad uno studio medico privato? Grazie DR. Roberto Di Felice
fabio vaudano
06/27/2019
Buonasera Roberto! Grazie per l’interesse che hai mostrato verso i nostri contenuti. Faccio una premessa, a questa domanda dovrebbe rispondere un avvocato dopo aver esaminato un possibile materiale comunicativo e una possibile strategia adottata per fare questa “adesione”, facendo ovviamente riferimento al codice esposto per la vostra provincia. Quello che qui in prima battuta posso dirle è che si può fare una cosa del genere in termini di convenzione. Quindi lo studio può intraprendere convenzioni con altre attività, il tutto ovviamente fatto in un certo modo e in massima trasparenza. Vedo che molti studi dentistici usano portali di scontistica per fare promozioni, in questo caso punterei su trattamenti come detartrasi o sbancamento o visita per i quali è possibile dare un prezzo , mentre eviterei cose del genere (presa proprio da uno studio dentistico su un portale di buoni sconto) “Un impianto dentale in titanio completo di vite a 499,90 € invece di 1.039 €”, questo lo eviterei proprio, in quanto non rispetta la legge : art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.46 che vieta la pubblicità al pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica. Spero di esserle stato di aiuto, in ogni caso è sempre bene far controllare il tutto ad un avvocato, noi infatti quando proviamo metodi pubblicitari nuovi o che richiedono attenzione facciamo sempre visionare il tutto al nostro studio legale.
luigi
07/18/2019
si puo’ offire una percentuale di sconto per una ablazione, pubblicizzandola dietro i biglietti per partita basket ?
fabio vaudano
07/23/2019
Buongiorno Luigi! Grazie per l’interesse che hai mostrato verso i nostri contenuti. Le raccomandazioni di luglio 2019 dicono che: nelle pubblicità commerciali finalizzate a potenziare la “vendita” di un servizio o di acquisire un rapporto di clientela tra i messaggi vietati ci sono: la promozione di sconti, le offerte
speciali, volantinaggio in luogo pubblico con finalità commerciale, campioni gratuiti; è tutto vietato. Poi è da considerare anche l’art. 55 del codice deontologico che dice questo: il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni. Nulla però vieta di fare pubblicità informativa (art. 56 del codice deontologico) indicando le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni, quindi una semplice pubblicità informativa dei servizi offerti e dei loro costi SENZA promozioni, sconti o altro come scritto all’inizio.
Giovanni
07/29/2019
Salve. Avendo da poco aperto uno studio dentistico è possibile pubblicizzare la sua apertura tramite cartellonistica senza ovviamente presenza di prezzi o scontistiche particolari o va contro le regole del marketing pubblicitario?
fabio vaudano
07/30/2019
Buongiorno Giovanni! Grazie per l’interesse che hai mostrato verso i nostri contenuti. Se la pubblicità NON è commerciale la si può fare su qualsiasi mezzo pubblicitario quindi anche tramite cartellonistica. Il consiglio che posso dare è quello di puntare magari su singoli servizi e di non farla troppo lontana dallo studio, quindi far conoscere lo studio in zona. La cartellonistica noi la usiamo pochissimo in quanto non è più un buon mezzo pubblicitario e diventa difficile fermare l’attenzione delle persone visto che non si possono mettere offerte aggressive come in altri settori. Quindi valutare anche la posizione, magari la fermata del pullman vicino lo studio così le persone che aspettano alla fermata hanno tutto il tempo di leggere il contenuto anche se questo è lungo e informativo.
Giovanni
08/09/2019
Grazie per la risposta precedente. Mi chiedevo se fosse possibile informare il paziente di possibilità di rateizzazione del preventivo in studio o se questa essendo una informazione commerciale non può essere comunicata ( attualmente una nota catena di cliniche pubblica proprio questo sui loro social). Inoltre tutte queste regole e divieti introdotti con la legge boldi hanno valenza anche su un privato sito web o no? Mi spiego, una volta reindirizzato il possibile paziente sul sito mio sito web, posso comunicare servizi come visita gratuita o offerte promozionali? Grazie per la tua cortesia
fabio vaudano
08/11/2019
Per quanto riguarda la rateizzazione non vi è alcun problema dire che è possibile fare finanziamenti in sede, quindi pagare anche in comode rate è un servizio che voi come studio offrite in sede. Diventa commerciale e ingannevole se faccio una pubblicità del tipo “denti fissi a 90 euro al mese”, in questo caso è solo commerciale e pure ingannevole, in quanto non vi sono spiegazioni ben chiare su cosa esattamente pago e poi manca il numero di rate che serve a quantificare esattamente il prezzo totale da pagare.
Per quanto riguarda il sito web noi lo stiamo trattando come “strumento pubblicitario” che è anche vero quando uno da campagne pubblicitari ci indirizza le persone sopra. Quindi noi abbiamo tolto tutte le comunicazioni di quel tipo, come la visita gratuita o varie offerte. Trattiamo il sito alla pari di uno strumento pubblicitario.
Visto che il codice deontologico dice che è possibile pubblicizzare “l’onorario relativo alle prestazioni” invece di promozione uno potrebbe abbassare il costo di determinati servizi per “agganciare” più persone che in questo modo iniziano a conoscere lo studio. Poi da quel momento lavorerete sul dare il massimo servizio e piani di cura su misura così da iniziare a fidelizzare il paziente. O comunque una volta che avete acquisito il paziente con prezzi bassi su alcuni servizi poi potete lavorare con materiale cartaceo e informativo per tenere legata la persona così che nel momento del bisogno voi siate il suo punto di riferimento.
Anche se bisogna farlo molto bene, e fare le giuste considerazioni, in quanto azioni del genere potrebbero portare persone solo interessate al prezzo molto basso del servizio offerto (probabilmente detartrasi o sbiancamento).
Mario
09/01/2019
Salve, ottimo articolo. La mia domanda è: questa nuova legislativa è valida per qualsiasi altra attività commerciale o solo nell’ambito dentistico? Grazie
fabio vaudano
09/04/2019
Grazie mille Mario! L’argomento dell’articolo riguarda esclusivamente il settore dentistico, in quanto ha come punto di partenza le nuove direttive rilasciate a Luglio 2019. Bisogna però dire che alcune leggi alle quali faccio riferimento in questo articolo “valgono per tutti” come ad esempio la legge del 1997 sui dispositivi medici.
Marco
09/03/2019
Sarà possibile per gli studi dentistici stipulare accordi di sponsorizzazione con Associazioni Sportive Dilettantistiche, quindi No Profit, e fare apparire, semplicemente ad esempio, il logo dello studio sulle maglie da gioco?
fabio vaudano
09/04/2019
Grazie Marco per l’interesse all’articolo e ottima domanda. Premetto che, per azioni di questo tipo noi ci confrontiamo con il nostro team di avvocati, detto questo. Il discorso è questo: la promozione dello studio dentistico NON può avvenire con finalità esclusivamente commerciali, esempio la partecipazione ad eventi privi di carattere scientifico, banchetti/volantinaggio in luogo pubblico con evidente finalità commerciale… Dovrebbe valutare con un avvocato o chiedere all’ordine dei medici della sua provincia se mettere un logo sulla maglietta equivale alla partecipazione ad un evento. Diciamo che su alcune cose non vi è molta chiarezza, per questo noi quando per gli studi dentistici che seguiamo vogliamo fare azioni che da codice non sono ben chiare se sono ammesse o meno poniamo il dubbio ai nostri avvocati. In ogni caso se questa azione ha un costo io valuterei delle alternative. Noi per far conoscere lo studio dentistico e relativi servizi utilizziamo molto i Social ormai da qualche anno.
Irene
09/18/2019
Buongiorno, una domanda: occorre nominare il Direttore Sanitario anche in post Facebook o Instagram?
fabio vaudano
09/19/2019
Buonasera Irene! Per quanto riguarda i semplici post (quindi non la parte pubblicitaria di FB e IG) noi non lo inseriamo mai. La pagina di Facebook dispone di una pagina “informazioni” dove si possono mettere i dati dello studio compreso direttore sanitario e descrizione dello studio dentistico, così che ci sia comunque un riferimento nella vostra pagina Facebook. Per Instagram la stessa cosa, se lo si mette nella parte alta della pagina dove si inserisce la descrizione rimane visibile per tutti i visitatori del vostro profilo Instagram.
Mentre cosa diversa riguarda la parte pubblicitaria e quindi anche di eventuali post sponsorizzati. In questo caso noi per sicurezza mettiamo il direttore sanitario al fondo del post che pubblicizziamo in quanto non è detto che l’utente veda le informazioni messe nella pagina Facebook.
Luigi
10/07/2019
Buongiorno, grazie per il l’articolo, davvero ben fatto.
Le chiedo, sperando di essere quanto più chiaro possibile:
La mia compagna ha uno studio dentistico e le piacerebbe creare uno striscione da poter mettere nella palestra del suo paese. Nello striscione ci sarebbe solo il logo del suo studio, via e numero di telefono. Nessuna frase commerciale, nessuna offerta, forse solo i servizi che offre.
In più, per Natale, vorrebbe regalare ai suoi pazienti dei gadget con sempre il logo del suo studio, è una cosa che si potrebbe fare?
La ringrazio per la sua gentile attenzione e, se lo vorrà. per la sua risposta.
fabio vaudano
10/09/2019
Buongiorno Luigi e grazie per aver letto il mio articolo! Per quanto riguarda lo striscione pubblicitario, bisogna solo ricordarsi di mettere sempre il direttore sanitario, questo è obbligatorio. I servizi che offre si possono benissimo pubblicizzare, volendo si possono inserire servizi specifici in base al target, ovvero se la palestra ospita sempre e solo genitori, potrebbe essere una buona idea focalizzarsi sui servizi dedicati ai più piccoli e alle famiglie. Io comunque consiglierei sempre di avere approvazione da parte dell’ordine dei medici competente, in merito allo striscione pubblicitario e più che altro per il suo contesto, magari lo si manda in visione appena avete pronte le grafiche. Questo perché vi è sempre la parte di regole del codice che dice “la promozione dello studio dentistico non può avvenire con finalità esclusivamente commerciali, esempio la partecipazione ad eventi privi di carattere scientifico, banchetti/volantinaggio in luogo pubblico con evidente finalità commerciale”. Quindi bisogna capire se “il mettere uno striscione in una palestra” sia paragonabile alla partecipazione ad un evento.
Mentre per quanto riguarda i gadget consegnati ai propri pazienti non vi è nulla in merito in quanto non è da considerarsi pubblicità, magari il gadget potrebbe essere carino abbinarlo sempre a del materiale informativo che viene rilasciato in base al paziente, ovvero a quello che potrebbe essere più utile per lui. Noi spesso il materiale informativo lo sviluppiamo in base al target di pazienti e non generico sullo studio dentistico.
Spero di esserle stato di aiuto e grazie ancora per l’interesse mostrato verso i nostri articoli.
Ugo
10/17/2019
Buona sera.Solo chi ha puntato al prezzo al ribasso è in panico!
Domande.
All interno del sito professionale è possibile creare una pagina dedicata alle partnership intraprese con altri professionisti di altri settori /società sportive/ etc i cui clienti potranno beneficiare di agevolazioni e scontistiche presso lo studio (una sorta di convenzioni direttamente stipulate con li studio)?
tali partner posso dare comunicazione diretta tramite email ai loro clienti dell “accordo” raggiunto con lo studio dentistico?grazie
fabio vaudano
10/17/2019
Buona sera Ugo e grazie per aver mostrato interesse verso i nostri articoli.
Le “convenzioni” sono assolutamente da inserire nel sito web. Se si stipula una convenzione con le aziende, società, enti o con qualsiasi cosa, la convenzione va fatta presente sul sito.
Per quanto riguarda la divulgazione della convenzione da parte di tali partner la risposta è si, anzi DEVONO, così vi faranno pubblicità gratuita indiretta.
Noi con alcuni clienti abbiamo avviato strategie di questo genere, seguiti dal nostro studio di legali che ha supervisionato le parole usate nelle varie comunicazioni, i materiali cartacei creati e la strategia adottata.
Ugo
10/25/2019
Grazie!era proprio la conferma che cercavo!
Buon lavoro !
Giovanni
02/17/2020
Salve, mi chiedevo se su una cartellistica pubblicitaria può essere inserita una immagine di un impianto senza prezzi né scritte. sarebbe un messaggio non verbale che in teoria non dovrebbe andare contro le regole attuali sulla pubblicità consentita. Lei che ne pensa?
luigi
02/27/2020
Buongiorno
Sono un privato che si è trovato veramente bene con un determinato studio dentistico diciamo pure che mi ha letteralmente migliorato la vita ridandomi un sorriso di cui oggi vado fierissimo.
La volontà è quella di raccontare la mia esperienza a più persone possibili tramite Facebook e Instagram con post sponsorizzati rimandando poi, solo previa richiesta, al sito del mio dentista o a un appuntamento in sede ……
lo posso fare o vado incontro a delle contestazioni ?
fabio vaudano
03/03/2020
Buongiorno, lato codice deontologico è da capire bene perché in questo caso la sua sarebbe una testimonianza. MA potrebbe essere interpretata come testimonial… in questo ultimo caso “il testimonial” è vietato da codice deontologico. Uno studio dentistico non può assumere testimonial per sponsorizzarsi. Per esperienza le posso dire che spesso vengono usati video, che fino a 2 anni fa erano delle vere testimonianze. Mentre oggi si dovrebbe pensare di più a una presentazione di casi studio, che è una testimonianza ma è più un far vedere un risultato dall’inizio alla fine. Il problema dove nasce? Da come la CAO potrebbe interpretare il “TESTIMONIAL”, il testimonial è solo una persona pagata per metterci la faccia, quindi un personaggio famoso che pubblicizza uno studio, oppure un testimonial potrebbe essere anche una persona comune che lascia una testimonianza e questa viene usata nelle pubblicità??? Ecco tutto qui.
Franca Cicora
03/03/2020
Salve…vorrei sapere se è consentito ad uno studio odontoiatrico usare un’insegna LUMINOSA esterna con il logo dello studio.
GRAZIE
fabio vaudano
03/03/2020
Buongiorno, premesso che non siamo uno studio legale. Posso dirle che da codice deontologico (quello approvato dalla CAO nel luglio 2019) la pubblicità con qualsiasi mezzo è consentita purché sia una pubblicità informativa e non commerciale. Nel suo caso l’esposizione del solo logo non crea alcun problema. L’unica cosa che deve verificare è l’esposizione del direttore sanitario, obbligatorio per strutture come le Srl. Quindi se voi avete obbligo di direttore sanitario è da mettere assolutamente. Altra cosa importante, si fa sempre riferimento alla CAO della propria provincia. Quindi per essere sicuri al 100% dovrebbe presentare alla CAO competente questo cartello luminoso (una bozza grafica esatta) così che loro possano darle approvazione. Non tutti lo fanno, perché questo richiede tempi lunghissimi, da mia esperienza so che solitamente ci si muove in autonomia rispettando il codice proprio perché i tempi per mandare in approvazione le pubblicità è molto lungo. Magari nel suo caso può essere una sicurezza essendo questa un’insegna che resterà li per sempre, quindi aspettare anche uno o due mesi per metterla non incidono. Spero di essere stato utile
Indignato
04/30/2020
Che schifo, che fine ha fatto il libero mercato?
L’Italia è un paese ridicolo dove tutto è pensato per farti impoverire e pagare più tasse. Che incredibile schifo mascherato da vantaggi presunti (ma inesistenti) per il paziente.
Tra l’altro, questi geni che fanno questi leggi non hanno la minima idea di come funziona un’azienda e infatti stanno facendo fallire l’Italia. Che schifo.
fabio vaudano
04/30/2020
Bisogna sempre capire come il mezzo, in questo caso pubblicitario viene usato. Quando si lascia piena libertà troviamo persone che si approfittano di questa cosa, quando stringiamo troppo, per molti diventa un problema..
Il problema sta nel fare una pubblicità che sia trasparente per la persona, perché giustamente un paziente che deve riabilitare un’itera arcata ha tutto il diritto (secondo me) di sapere quali “opportunità” ci sono sul territorio e dove andare a spendere i propri soldi.
Dall’altra ci deve essere un professionista che deve consigliare la migliore soluzione NON per lui ma per il proprio paziente. Quindi si fare pubblicità ma sempre con la massima trasparenza per il paziente, visto che comunque si tratta di salute.
Io su queste problematiche ho fatto che tagliare la testa al toro, ho creato una startup innovativa Dentéqua, che è un portale dove pochi studi dentistici possono entrare. LA mission è quella. di stare vicini al paziente, e la parte differenziante per gli studi dentistici è questa: Acquisire pazienti di implantologia senza spendere soldi in pubblicità e in agenzia. Ci mettiamo nel mezzo, tra studio e paziente.
Federico Emiliani
05/17/2020
Buonasera. Articolo molto interessante. Ho una domanda. So che non è possibile pubblicizzare marchi, come ad esempio invisalign. Per cui tutti gli studi che ancora espongono sulle
vetrate o le finestre il logo invisalign lo fanno in maniera illecita.
Se io depositassi un marchio per dare un nome ad una mia prestazione, ad esempio invece di avere nel listino la parola “terapia endodontica” coniassi il termine “pincopallino”. Potrei pubblicizzare a scopo informativo che nel mio studio esercito la prestazione “pincopallino” (marchio registrato) spiegando di cosa si tratti? Potrebbe essere sanzionabile pur essendo un mio marchio che descrive una procedura che eseguo veramente nel mio studio?
Potrei scrivere il nome “pincopallino” sulla vetrata del mio studio? Grazie per la risposta. Il tema mi interessa molto. Spero di essere stato chiaro nel porre la domanda. Grazie.
fabio vaudano
05/17/2020
Buonasera Federico e grazie per il suo interesse.
Sicuramente non è possibile pubblicizzarli, averli in vetrina potrebbe essere considerato come “pubblicità”. Ovviamente se fanno parte di un elenco di tutti i servizi offerti da quello studio forse nessuno dice nulla.
Diverso sarebbe se metto la scritta enorme con ad esempio “INVISALIGN” e sotto delle frasi commerciali, forse in questo caso, si sta provando a fare un’azione commerciale con quel marchio per attirare pazienti ed è quindi sicuramente vietato o meglio forse potrebbero contestarlo.
Quindi scrivere sulla vetrata creando un messaggio promozionale lo eviterei. Inserirlo in un elenco di servizi nella vetrata è una soluzione migliore e meno vistosa.
Le linee guida rilasciate a Luglio 2019 dicono : MARCHI COMMERCIALI (es. impianti, elettromedicali, metodiche ortodontiche) In ogni caso vietati.
Quindi creare un proprio marchio per pubblicizzarlo credo che rientri in “marchi commerciali”.
Nulla però vieta (credo, in quanto non ci sono ancora che io sappia sentenze a riguardo) di creare una propria procedura di lavoro, un proprio metodo e presentarlo al paziente una volta in studio, quindi creare un qualcosa di differenziante dalla concorrenza dandogli un nome e proporlo ai propri pazienti.
Sostituire il nome di una terapia con un altro nome non credo si possa fare, però si potrebbe a quella terapia applicare un metodo di gestione e di lavoro nello studio che comprende anche la terapia e quindi presentare il servizio come un “metodo” o una “filosofia” o un “percorso” formato da step e procedure che il vostro studio adotta.
Diciamo che siamo in un settore molto “limitato” su queste azioni di marketing.
Ad un nostro cliente era stata contestata la parola “METODO”, però vedo che molti altri la usano..
Quindi anche qui credo che si tratti solo di quanto ognuno voglia “spingere” con il proprio marketing e dei possibili controlli e conseguenze che ne potrebbero derivare.
Sono due le cose:
1) proseguire con questa idea e se mai ci dovesse essere un controllo le verrà chiesto di togliere questo “metodo/percorso/filosofia”
2) preparare il tutto e presentarlo alla CAO di competenza per avere il consenso a procedere (richiederà un pò di tempo, ma visto che si tratta di un marchio che vuole registrare e quindi portare avanti nel tempo, sicuramente il tempo di attesa per approvazione non sarà penalizzante)
Spero di esserle stato di aiuto.
Grazie per aver dedicato del tempo alla lettura del nostro blog
Alessandro
05/29/2020
Salve !
Articolo molto interessante, ho soltanto una domanda: è possibile sponsorizzare un post su Facebook illustrando diversi dispositivi ortodontici (ad esempio, ortodonzia fissa, mascherine, ortodonzia linguale) senza menzionare nessuna casa commerciale, ma postando delle immagini che raffigurano questi dispositivi e invitando il ”lettore” a visitare lo studio per scoprire quale sarebbe l’opzione di trattamento piu adeguata per lui?
fabio vaudano
06/13/2020
Buongiorno Alessandro! Scusi il ritardo nel risponderle, ma in questo periodo ho dedicato molto tempo ad una nuova start up nel settore odontoiatrico. Prima di tutto grazie per il suo interesse. Se non menziona nessuna marca ma fa riferimento a un trattamento di ortodonzia non ci vedo nulla di male. Messaggio informazione, nel quale per chi vuole può richiedere maggiori informazioni sul trattamento. Poi diciamo che le ultime linee guida dicono sempre: non è consentito fare acquisizione di clientela…. Teoricamente non si potrebbe fare nulla che possa acquisire un cliente/paziente. Fare sempre tutto senza esagerare e andare troppo oltre. Perché capisco benissimo che ormai tutte le strutture dentistiche devono comunque fare acquisizione pazienti .
Pietro
05/30/2020
Buongiorno, articolo interessante. La mia domanda riguarda la possibilità di offrire prestazioni gratuite a determinate categorie, più esposte in questo periodo come medici ed infermieri. Si configura come indebito accaparramento di clientela?
Grazie mille
fabio vaudano
06/13/2020
Buongiorno! Anche qui mi scuso per il ritardo nel rispondere. Diciamo che è il come farlo. Le prestazioni gratuite da quanto mi sembra non sono vietate. Ma è vietato fare pubblicità puntando sulla prestazione gratuita. Quindi, se faccio pubblicità su una determinata fascia di persone e metto in leva nella pubblicità che per loro la prestazione è gratuita, rimando in “accaparramento di clientela” a mio parare… Quindi bisognerebbe fare un giro leggermente più lungo e non uscire con esempio un post su Facebook diretto del tipo: Per te la prestazione e gratis! prenota la visita. Bisogna capire il target e capire come importare il messaggio, che deve essere informativo. Il problema sorge quando uso una leva commerciale per far venire in studio un paziente. Ad oggi diventa difficile fare azioni di marketing così dirette. Perché farlo lo si può fare, di offrire prestazioni gratuite a determinate categorie (azione che è anche molto bella), ma metterlo sin leva a livello pubblicitario non è teoricamente consentito. Potreste pensare di usare delle landing page nelle quali spiegare bene il tutto, dare una bella informativa e poi inserire che la prestazione in quel caso è gratuita. In questo caso , la leva commerciale non è messa in primo piano a livello pubblicitario. Qui si parte da informare il potenziale paziente per portandolo a leggere info nella landing page e in questa pagina tra le varie “caratteristiche” NON in evidenza e in primo piano, vi è il fatto che per loro la prestazione è gratuita. Questo ultimo mio pensiero è però una ipotesi e non una certezza, perché poi l’ultima parola rimane sempre quella della CAO. Sicuramente rimane ben diverso portare in evidenza prestazione gratuita in pubblicità che metterlo tra le righe di una pagina. Spero di esserle stato un pò di aiuto.
PIERRE
06/24/2020
Buongiorno e grazie per il tempo che ci dedica nel rispondere a tutti i quesiti.Chiedo io : nella propria pagina web si può fare riferimento ai blog tipo medicitalia,dentistiitalia ecc rimandando alla consultazione delle proprie risposte ai quesiti che i pazienti là hanno posto? e un “hanno detto di noi” o un “parlano di noi” con rimando o riporto di giudizi veritieri rilasciati altrove già in forma nascosta (mi spiego un commento preceduto da sigle alfabetiche e numeriche che non individuano la persona che ha lasciato tale commento). grazie
fabio vaudano
06/24/2020
Buongiorno! Grazie mille, si mi sembra il minimo dedicare del tempo a rispondervi, sono qui per questo 🙂
Per quanto riguarda la sua domanda. Allora in massima trasparenza vi è un approccio di base sbagliato, che forse può andare bene per un periodo iniziale se non si hanno alternative…
Mi spiego meglio. Reputo che ci siano alcuni errori in questa cosa:
1) Dedicare del tempo a far crescere portali web di terze parti. Già il fatto che lei stia dedicando del tempo per rispondere a pazienti su altri portali, secondo me è una cosa sbagliata. Dovrebbe essere il contrario , cioè che dai quei portali dovrei mettere il link al proprio sito web nel quale possono trovare tutte le risposte. Così sarebbe molto più autorevole.
Il discorso è: se ho tempo rispondo li e poi ti dico “caro paziente visita il mio sito dove approfondisco molto bene questo problema” e nel sito uno inserisce una call to action per avere maggiori informazioni, per richiedere una visita o altro.
2) Creare autorevolezza su un proprio sito o risorse di proprietà. Io penso che bisognerebbe dedicare tempo per creare autorevolezza sui propri canali e non sui canali di altri, perché :
– magari da un giorno all’altro spariscono
– se ci sei tu ci sono altri 100 dentisti
– fai crescere il loro brand
Mi fermo qui perché ci sarebbe da parlare molto su quello che è un concetto di base per far crescere il proprio brand, magari lo approfondiamo in un articolo…
Quello che voglio far passare è: come professionisti avete già pochissimo tempo, quindi quel poco di tempo libero che vi rimane, dovrebbe essere focalizzato a creare autorevolezza per voi e non per altri.
DETTO QUESTO
Ci può stare di mettere link come fonte di autorevolezza, in quanto magari in questo momento per lei, l’autorevolezza è in quel portale.
MA
Io mi muoverei per creare autorevolezza sui miei canali , quindi con strategie e progetti a lungo termine che puntano a creare questa autorevolezza.
Spero di essermi espresso bene e di aver passato il mio pensiero. In poche parole: ok va bene per il momento, ma cerchiamo di lavorare per creare il massimo su canali di proprietà se comandiamo al 100%. Poi tutto il resto deve essere una cosa in più che se c’è bene sennò va bene uguale.
pierre
06/24/2020
dimenticavo: il vostro paragrafo : -da giovedì 2 maggio 2019 tutte le strutture odontoiatriche per cui è previsto l’obbligo di direttore sanitario dovranno rispettare quanto imposto dalla Legge: direttore sanitario esclusivo (previsto dalla legge Concorrenza 2017) iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura esercita.– si riferisce anche agli studi professionali privati con un solo Medico Odontoiatra che esercita ? e se la sede legale non corrisponde alla sede operativa? de sono in 2 province diverse? grazie molte
fabio vaudano
06/24/2020
Il Direttore sanitario deve essere inserito quanto vi è di mezzo un’azienda, una società e non una persona fisica. L’obbligo è per le società operanti come attività odontoiatrica, ogniqualvolta una attività odontoiatrica venga svolta in forma impersonale (in forma societaria).
Questo in quanto il professionista è volontariamente vincolato ad un codice deontologico, l’impresa, per definizione, non lo è.
Le StP (società tra professionisti) non necessitano del direttore sanitario in quanto sono i singoli professionisti i titolari responsabili. Lo stesso vale per gli studi associati.
Quindi se lei è un libero professionista non deve inserire un direttore sanitario, in quanto siete voi direttamente responsabili di tutto.
Il direttore sanitario deve essere nella stessa provincia in cui opera la struttura dentistica in quanto si era discusso sul fatto che “come può un direttore sanitario controllare una struttura dentistica se vive in una provincia diversa da quella dove la struttura opera? Infatti si vedeva uno stesso professionista assumere l’incarico di Direttore Sanitario in diverse strutture, spesso distanti fra loro, con l’evidente difficoltà di svolgere correttamente i propri compiti.”
Quindi forse nel suo caso, da quanto ho capito, lei ha sede legale forse presso il proprio commercialista e la sede operativa quindi lo studio dentistico in un’altra provincia. Lei è un libero professionista quindi non una Srl. In questo caso non vi è obbligo di avere un direttore sanitario.
Poi per eventuali altri dubbi la invito a informarsi meglio. Io qui spero di averle dato delle informazioni utili, per quanto possa saperne in materia (che non è la mia, in quanto io personalmente ho maggiore competenza in marketing ed acquisizione pazienti).
stefano
07/03/2020
Buon giorno, perchè le pubblicità odontoiatriche notevolmente ingannevoli provenienti da Croazia, Romania ecc, continuano a girare su TV e Internet?
Non mi sembra una cosa corretta.
fabio vaudano
08/06/2020
Sicuramente l’ente competente non ha il potere di intervenire con la conseguenza che si ha maggiore difficoltà a far rispettare le leggi italiane ad aziende estere.
Andrea Carbone
08/06/2020
Quindi cosa è possibile pubblicizzare? a titolo informativo ma in che senso? mi può fare un elenco o esempio semplificato?
fabio vaudano
08/06/2020
Da quanto si vede in giro, dipende molto da quanto uno studio dentistico vuole “rischiare”, perché di base uno si può attaccare su tutto.
Quello che posso dire è di cercare di evitare in assoluto di fare pubblicità mettendo in evidenza “VISITA GRATUITA”. Poi per chi deve, ricordarsi di esporre il direttore sanitario in qualsiasi pubblicità. Evitare di dare informazioni false del tipo Ho eseguito “10.000 interventi di implantologia in 12 mesi” quando questo non è tecnicamente possibile. O utilizzare i prezzi come promozione, anche in questo caso potrebbero subito fare polemiche.
Ma in realtà da codice deontologico sarebbero molte di più, solo che quelle appena elencate sono abbastanza oggettive da identificare, su tutte le altre esempio “messaggio informativo e non promozionale, niente messaggio suggestionale ecc..”, questi sono difficili da identificare, in quanto diventa difficile fare una netta separazione tra messaggio informativo e promozionale, o suggestionale o meno.
Esempio, se metto un’immagine che rappresenta una donna con un dolore al dente evidente, quale ragionamento uso per dire si è suggestiva non non lo è.
Anche un messaggio informativo che poi mi porta a una richiesta visita, ricade o o non ricade nel “potenziare la vendita di un servizio o di acquisire un rapporto di clientela”, diventa difficile dirlo.
Per questo io consiglio di evitare le cose oggettive e andare a lavorare sulle cose a interpretazione.
Alessandro
09/09/2020
Complimenti per l’ottimo articolo. Non capisco tuttavia il passaggio riguardante il divieto di pubblicizzare dispositivi soggetti a prescrizione medica. Se, ad esempio, su un social network pubblico la foto di un caso clinico con foto pre e post trattamento specificando che il risultato è stato ottenuto mediante l’utilizzo di una corona in ceramica o di un espansore ortodontico (senza comunque mai specificare il prezzo o utilizzare toni sensazionalistici) sono passibile di sanzione?
Gazie
fabio vaudano
09/28/2020
Grazie mille! In merito al commento, il discorso era riferito al pubblicizzare proprio il dispositivo, quindi come se vendessi un impianto completo direttamente. Quindi esco con una pubblicità dove a 1.100 euro ti vendo l’impianto completo. Quel tipo di pubblicità era stata sanzionata, quindi si evita di andare in quella direzione.
Ma cosa differente è pubblicizzare la tecnica del carico immediato o comunque una tipologia di trattamento/intervento.
Nel caso di un prima e dopo di un lavoro svolto non vi sono contestazioni in merito.
Il difficile nel pubblicizzare il prima e dopo risiede nella piattaforma che si utilizza. Esempio su Facebook pubblicizzare la foto di un prima e dopo non è consentito e le ADS vengono al 99,9% bloccate.
Franca Cicora
09/27/2020
Leggo e rileggo l’articolo e tutte le Sue risposte ! Grazie ! Volevo chiedere se fosse possibile dedicare uno spazio al listino prezzi nel sito web della struttura odontoiatrico, senza far riferimento a nessun tipo si scontistica. Essendo la nostra una struttura nata da poco stiamo contenendo al massimo i prezzi pur offrendo servizi di ultima generazione (odontoiatria 4.0) e materiali di qualità superiore. Grazie .
fabio vaudano
09/28/2020
Buongiorno! Si certo si può dedicare uno spazio web sul sito web. Un listino chiaro e trasparente per il paziente.
Le raccomandazioni del Luglio 2019 dicono che il messaggio può contenere:
Quindi anche mettere una pagina informativa sul sito web va benissimo.
Apro una parentesi di marketing.
Sicuramente (se il vostro obiettivo è partire bassi per poi alzare dopo) contenere i prezzi può aiutare molto in una strategia di penetrazione del mercato, nella quale si ha un periodo di prezzi bassi che poi possono aumentare nel tempo.
Questo aumento però deve essere giustificato. Per non tirarla troppo per le lunghe e non dover scrivere un mini corso qui nei commenti, posso dire che: se applico una strategia così, devo anche programmare nel tempo di aumentare il valore del mio Brand e questo lo devo fare con azioni mirate e strategie sul lungo termine.
In poche parole NON posso pensare l’anno dopo di aumentare i prezzi se sono lo stesso studio dentistico dell’anno prima…
Spero di esservi stato di aiuto 🙂
Simone
09/29/2020
Salve buongiorno,
volevo sapere se nelle pubblicità dopo aver messo tutte le dovute informazioni sulla clinica e quindi valorizzato al meglio lo studio in cui il cliente potrebbe farsi visitare, se era possibile far prenotare la visita on line ma senza nessun collegamento a visite gratuite o senza impegno.
In pratica, solo dopo aver spiegato e fatto capire al meglio il valore della clinica e del dentista singolo poter far prenotare la visita on line lasciando nome e numero di telefono così poi la clinica in giornata contatterà il possibile cliente per organizzarsi e per procedere alla visita ma senza essere una visita gratuita o senza impegno.
Una pubblicità per far spiccare la bravura della clinica e per poi poter prenotare una prima visita che si terrà nello studio.
In poche parole, valorizzare la clinica con più informazioni possibili e poi far prenotare una visita, non gratuita ovviamente, cosi poi la clinica chiamerà la persona interessata per fissare un appuntamento.
Questo è tutto possibile giusto? ovviamente senza aver scritto nessun prezzo o offerta nel momento in cui valorizzo la clinica, ma solo facendo spiccare le informazioni più importanti che potrebbero aiutare il paziente.
fabio vaudano
10/08/2020
Buongiorno! E grazie per aver letto uno dei nostri articoli!
Si Può fare come dice lei quella che può essere una richiesta di informazioni/appuntamento nella quale la vostra assistente contatterà il paziente per verificare se ha eventualmente bisogno di una prima visita.
Il tutto come sottolineato anche da lei, senza promozioni o pubblicità aggressive commerciali.
L’approccio di “valorizzare” lo studio dentistico è sicuramente la strada giusta. Io dico sempre che poi tutto deve avere un equilibrio, quindi se faccio un lavoro impeccabile online, questo deve continuare anche offline quando il paziente mette piede in studio.
Noi vediamo che molti studi dentistici peccano molto da questo lato, non dispongono di personale e procedure per dare la giusta esperienza al paziente ma anche per poi portarlo a chiudere il piano di cura.
Perché bisogna considerare che il paziente che arriva dal canale online non è il paziente del passa parola con il quale si ha un 80% di tasso di chiusura. Questo per dire che poi bisogna anche essere bravi dopo la parte online.
Spero di aver risposto bene 🙂
Grazie mille
lhak
01/09/2021
Salve Fabiano, tutto veramente molto utile.
Avrei una domanda:
le normative vietano la pubblicizzazione delle prime visite gratuite e varie frasi simili.
Tuttavia è anche possibile mettere il listino prezzi (senza offerte promozionali)
è possibile inserire il listino prezzi i questo modo
Prima Visita 0,00€
Sbiancamento tot€
igiene tot €
In poche parole questo dovrebbe essere l’onorario dello studio e lo rendo chiaro ma senza mettere in leva la visita gratuita e renderla il focus del messaggio.
é fattibile secondo lei?
fabio vaudano
01/11/2021
Salve,
come anche scritto da Lei, la questione è proprio sul pubblicizzare una prestazione gratuita. Ma è possibile effettuare prima visita gratuita, ed è possibile inserirla in una pagina del sito all’interno del “listino prezzi”.
Quindi si, corretto.
Selena
04/01/2021
Buongiorno,
grazie per l’articolo molto chiaro e ben fatto; tuttavia, non riesco ancora a capire se le foto di casi clinici del prima e del dopo un trattamento si possono pubblicare nel proprio sito inserendo la parte informativa medica (la descrizione scientifica del trattamento specifico).
Grazie mille
fabio vaudano
04/12/2021
Buongiorno!
Scusi per il ritardo nella risposta!
Si, non vi è alcun divieto a mostrare un prima e dopo all’interno del proprio sito web. Noi consigliamo sempre di documentare ed esporre i propri lavori con dei prima e dopo della bocca, raccontando la storia della persona e l’intervento svolto. Consigliamo di farsi lasciare una liberatoria anche solo per esporre la parte della bocca senza viso.
Poi come dico sempre, quando si tratta di contenuti da mostrare pubblicamente, si ha la piena certezza solo chiedendo approvazione alla CAO di riferimento di tutto il contenuto pubblicato.